La Cassazione, con la sentenza 5847 depositata l’8 marzo, nega a un padre non solo l’affidamento congiunto di due figli minori ma anche il diritto di vederli fino al verdetto del tribunale dei minori chiamato a esprimersi sulla richiesta di disconoscimento di paternità avanzata dall’ex moglie.
Ad aprire le ostilità era stato però l’uomo che aveva messo in atto un’opera di demolizione della figura materna, ostacolando anche gli incontri dei ragazzi, di nove e 15 anni, con la loro madre. L’obiettivo era stato raggiunto, al punto che ai minori era stata riscontrata una sindrome di alienezione parentale (Pas) con danni irreversibili.
Il ricorrente era riuscito a mettere la sua ex in cattiva luce anche con i giudici di primo grado, ottenendo un verdetto favorevole su tutta la linea. Il tribunale aveva, infatti, disposto l’affidamento condiviso dei figli, collocandoli presso il padre e limitando gli incontri con la madre. All’uomo era andata anche la casa coniugale e un assegno, firmato dalla sua ex, per il mantenimento dei minori.
Un verdetto completamente ribaltato dalla Corte d’appello che, affidandosi a una perizia psichiatrica, ha verificato che l’ostilità dei ragazzi verso la madre non nasceva dall’inadeguatezza della donna o da suoi presunti problemi psichici come pretendeva l’ex marito, ma dall’ostruzionismo e dalla denigrazione costante dell’uomo.
La Cassazione, chiarito il quadro, respinge tutte le obiezioni del ricorrente. A cominciare da una presunta violazione di legge per la sospensione del diritto di vedere i figli fino alla pronuncia del tribunale dei minori sulla decadenza della potestà genitoriale. La violazione è esclusa grazie all’autonomia delle due giurisdizioni: il tribunale dei minorenni, competente sui provvedimenti che incidono sulla potestà genitoriale e quello ordinario come giudice della separazione che si esprime sulle modalità di esercizio di quest’ultima. Questo anche quando l’affidamento è richiesto a causa di un grave pregiudizio per i minori.
Legittimo anche il no alla richiesta di audizione dei figli. L’accertata sindrome di alienazione parentale, causata dalle pressioni paterne, avrebbe “inficiato i risultati dell’audizione”.
Tuttavia i giudici hanno auspicato una ripresa dei rapporti tra il padre e i figli. Risultato su cui devono lavorare gli psichiatri della Asl competente.
Fonte: www.ilsole24ore.com
Il testo completo della sentenza: www.lavorofisco.it