Confusa Sentenza

Una sentenza che ridicolizza il sistema giudiziario, che contraddice quanto la stessa prima sezione della Corte di Cassazione aveva scritto in altra sentenza 12 giorni prima, che potrebbe aprire la strada a nuove condanne da parte della Corte Europea per i Diritti Umani se non addirittura ad omicidi di genitori alienanti, qualora risultasse che in Italia non esiste modo legale di proteggere i bambini da questo abuso.

Queste le due sentenze:

  

  

A) Sentenza 5847/13 (8 Marzo 2013): bambino protetto da padre alienante sulla base di un parere dei Servizi Sociali.

La Cassazione conferma la protezione

B) Sentenza 7041/13 (20 Marzo 2013): protezione di bambino da madre alienante sulla base di due perizie d’ufficio.

La Cassazione annulla la protezione

  

  

La prima sentenza è in linea con la normale giurisprudenza, ad es. la sentenza di Cassazione 7452/2012.

  

La seconda è incredibile anche nei tempi (6 mesi invece dei soliti anni) ed erronea nella sostanza.

  

Innanzitutto, era evidente dalla cronaca che il bambino, da anni privato del papà, solo dopo l’allontanamento aveva ricostruito un normale rapporto con il papà.  Al di là delle teorie, la validità della misura adottata da Giudici locali era stata confermata dai fatti, così come le motivazioni oggettive alla base del provvedimento di protezione (questo il parere della PM Simonetta Matone).

  

Poi, la sentenza cita acriticamente alcune delle incredibili falsità proposte dai negazionisti.  Forse una leggerezza di avvocati che hanno ritenuto inutile sporcarsi controbattendo, confidando nella preparazione dei Giudici. Vediamo i singoli punti:

  

  • Secondo la Cassazione lato B «autori spagnoli, all’esito di una ricerca compiuta nel 2008 hanno sottolineato la mancanza di rigore scientifico del concetto di PAS».
    La Cassazione si riferisce ad un lavoro di Antonio Escudero, Lola Aguilar Redo e Julia de la Cruz Leiva secondo cui “esiste uno scarsissimo numero di lavori scientifici; da qui la conclusione della mancanza di rigore scientifico del concetto di PAS”.  In realtà esiste un gran numero (594) di lavori in materia.  Basta saperli (o volerli) cercare.

  

Solo 9 sono invece i testi contro la PAS, in buona parte scritti da femministe spagnole. Il testo più lungo è a firma di M.J.B. Barea, giurista femminista e madre incarcerata in seguito a quattro condanne per il mancato rispetto di sentenze che stabilivano il diritto del figlio ad avere contatti con suo papà.  Il testo più autorevole, pubblicato sulla “revista jurídica de igualdad de género” e tradotto in italiano dai negazionisti della PAS, è a firma di Jorge Corsi, psicologo poi finito in carcere in seguito ad una condanna definitiva per pedofilia.

  

Come mai la Cassazione lato B cita i pochi articoli anti-PAS provenienti da questa area, ma ignora le centinaia di studi scientifici?

  

  

E soprattutto, la Cassazione lato B si è chiesta come mai gran parte dei contributi al negazionismo della PAS vengono dalla Spagna?   La risposta è nota e tragica: il femminismo spagnolo arrivato al governo ha nel 2004 scatenato una guerra contro gli uomini a base di false accuse alienanti (si veda in proposito il documentario nel quale autorevoli esponenti della magistratura iberica si dissociano), trovandosi nella necessità di negare questo abuso sull’infanzia ed impedire la protezione dei bambini.  Le stesse femministe spagnole citate dalla Cassazione lato B sono in patria anche additate come “feminazi” (fonte: elPais) in relazione a tale loro attività.

 

In sostanza quanto prodotto in Spagna è frutto di furore ideologico femminista e dovrebbe essere ignorato.  Uscendo dalla Spagna:

 

  • Secondo la Cassazione lato B contrarietà alla PAS sarebbe stata “manifestata, nel 2003, dalla National District Attorneys Association”.  FALSO.   La realtà è che nel 2003 una rivista della NDAA ospitò un articolo contro la PAS scritto da due avvocatesse neo-laureate, Erika Rivera Ragland e Hope Fields. Nessuna delle due era procuratrice, nessuna delle due lo è diventata. Qui la storia completa.

 

  • La Cassazione cita poi le diffamazioni contro Gardner “nei cui confronti non sono mancati accenni poco lusinghieri”.  Addirittura la Cassazione erroneamente accusa Gardner di «essersi presentato come Professore di Psichiatria Infantile presso la Columbia University essendo un mero “volontario non retribuito”».   In realtà Gardner si firmava correttamente con il suo titolo reale di «Professore Clinico di Psichiatria» e mai come «Professore di Psichiatria Clinica» (o Infantile): le due cose hanno un diverso significato, ben noto nell’ambiente accademico statunitense, ma che probabilmente sfugge ai Cassazionisti italici.

 

In sostanza, la parte motiva della sentenza della Cassazione lato B è zeppa di errori.

 

Si tratta solo di superficialità sulla pelle di un bambino?

 

Osserviamo che la Presidente del collegio autore di questa sconcertante sentenza è stata associata al femminismo.   Scrive il Corriere (11/7/2008):

 

«Maria Gabriella Luccioli [...] a colpi di sentenze, ha praticamente riscritto il diritto di famiglia. Tutto e sempre in nome e in favore delle donne».

 

La stessa giudice su Repubblica diceva (27/11/1997):

 

«C’è chi dice, con un po’ di esagerazione, che la Cassazione sta diventando femminista

 

Nel passato, la Giudice era stata criticata in tale maniera (labussolaquotidiana, cristianocattolico):

 

«Maria Gabriella Luccioli, già nota per [...] sentenze mirate a riscrivere il diritto di famiglia, secondo i princìpi dettati dalla cultura vetero-femminista.» 

 

Ancora la stessa giudice sollevò altre polemiche quando con la sentenza sentenza 601/2012 affidò un bambino a due lesbiche piuttosto che al papà (fonte: rivista Tempi):

 

«Maria Gabriella Luccioli ha approfittato della sentenza per aggiungere l’opinione dell’estensore che non sia affatto necessario per l’equilibrato sviluppo dei bambini il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia composta da madre e padre, essendo tale considerazione non fondata su “certezze scientifiche” e “dati di esperienza”. Questa opinione nel nostro ordinamento vale come quella di qualsiasi altro cittadino, che non ha peraltro il privilegio di poter scrivere le sue opinioni nelle sentenze, ma sicuramente non può scavalcare i principi contenuti nella Carta Costituzionale, nelle leggi in vigore e in una sterminata documentazione scientifica che dimostra esattamente il contrario». (In effetti questo è il risultato dell’unico vero studio scientifico, firmato da Mark Regnerus).

 

Lo stesso può dirsi per la nuova sentenza della Luccioli.   Quando certa magistratura, che dovrebbe rimanere sopra le parti ed applicare le leggi, pretende invece di imporre un modello femminista di società, è inevitabile che i cittadini abbiano il diritto di parlare, di criticare, di rifiutarlo, di proteggere i bambini.

La madre si è già rimangiata le promesse: «Si tornerà al vecchio regime. Il padre potrà vedere L. solo all’interno di incontri protetti».  Il CTU dott. de Nicola conferma: «Il bene di quel povero bimbo sembra essere stato completamente dimenticato. Oramai è diventata una guerra personale di uno dei genitori nei confronti dell’ex… ho il timore che Leonardo possa non rivedere mai più suo padre».  Urge un intervento dei magistrati locali per rimediare al disastro combinato dalla Cassazione romana.

Per fortuna questa assurda sentenza sta suscitando le reazioni della comunità psico-forense.

L’avv. Giorgio Vaccaro scrive su diritto24:

L’atto di un genitore che porti e conforti un figlio ad escludere l’altro genitore, rappresenta un importante fattore di rischio evolutivo, per l’instaurarsi di diversi disturbi di interesse psicopatolgico.

Abbiamo da sempre affermato questo principio con forza, ed invitiamo i Giudici del Supremo Collegio a non fermarsi alle apparenze, legate alla sterile polemica sulla terminologia della Pas  quale sindrome riconosciuta o meno; il fatto è che chiunque metta in atto un comportamento che conforti il figlio a fare a meno di uno dei suoi due genitori, provoca nel minore un vero e proprio “fattore di rischio evolutivo”, anticamera di una possibile evoluzione psicopatologica in età adulta.

Per altro, quel genitore che ponga in essere un comportamento “ablativo la figura dell’altro genitore” si rende responsabile, per ciò solo, di una potente violazione di Legge e di un comportamento che contrasta con il Diritto del minore a “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo” con entrambe le figure genitoriali, come statuito dall’Art. 155 del vigente Codice Civile.

Un tale comportamento antigiuridico, conformemente a quanto ultimamente sentenziato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, deve essere poi “prontamente sanzionato” dai Giudici dello Stato, senza perdite di tempo “poiché il trascorrere del tempo può avere conseguenze irrimediabili sul rapporto tra il bambino ed il genitore che non vive con lui” (paragrafo 8 della Sentenza del gennaio 2013 CEDU/Lombardo) in mancanza  del rispetto di un tale principio, altre condanne verranno emesse in danno dell’Italia per la violazione dell’art. 8 di Tutela alle Relazioni Familiari.

La dott. Sara Pezzuolo titola «sembra la scena del Giudice e Pinocchio», e scrive

In maniera del tutto pretestuosa si fa riferimento [nella sentenza] anche al mancato inserimento della PAS nel DSM-V di prossima uscita. Inesatto.   Già nel DSM-IV-Tr è inclusa la categoria dei  problemi relazionali e, nello specifico, il Problema relazionale Genitore-Bambino [V61.20] quindi, in un certo senso, è già presente il fenomeno dell’alienazione genitoriale.    Per precisione, poi, il D.S.M. (Manuale Diagnostico e Statistico) è il manuale di classificazione dei disturbi mentali. Se l’alienazione genitoriale non è un disturbo mentale (essi possono essere conseguenti) ma è un fenomeno, come e dove avrebbe dovuto trovare spazio? Sarebbe come se in un libro di ricette io cercassi le descrizione del “fenomeno della torta bruciata”!

 

Ma se qualcuno sostiene l’inconsistenza dell’alienazione, gli altri cosa sostengono e come?
- S.I.N.P.I.A.: la Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ha inserito (2007) l’alienazione genitoriale tra le forme di abuso psicologico;
- Il Brasile ha emanato una legge specifica contro l’alienazione genitoriale nel 2010; [...] Ordunque, mentre in Italia siamo ancora a discutere sulla presunta esistenza di un fenomeno, la Corte Europea continua a sanzionare l’Italia

 La conseguenza paradossale di questa sentenza è che una magistratura che rinunciasse per paura a proteggere i bambini rischierebbe l’effetto opposto, di trovarsi nell’occhio del ciclone qualora genitori alienati valutassero che l’omicidio del genitore alienante sia in italia l’unico modo di salvare i figli.  D’altronde, altre illuminate sentenze hanno assolto chi ha violato la legge nella convinzione di agire per il bene dei figli.  È questa la giustizia che vogliamo?

 

Fonte:  http://www.alienazione.genitoriale.com/la-cassazione-si-copre-di-ridicolo/