PAS: una tagliente spada tra genitori e figli

 

La PAS (Parental Alienation Syndrome): i delicati rapporti tra figli e genitori nelle situazioni di separazione e divorzio.   

 

Origini della PAS – Sindrome di Alienazione Parentale

La PAS – Parental Alienation Syndrome la definisce nel 1985 lo psichiatra Richard Gardner descrivendola come una condizione che può presentarsi nelle situazioni di separazione e divorzio conflittuali, per cui il figlio dà vita, in seguito alla programmazione e al lavaggio del cervello agito su di lui dal genitore affidatario, ad una campagna di denigrazione non giustificata nei confronti dell’altro genitore. Il figlio presenta una sintomatologia, appunto “sindrome”, a causa della programmazione del genitore c.d. “alienante” a danno dell’altro genitore c.d. “alienato”.

 

Gardner individua 8 principali sintomi per diagnosticare una PAS:

  1. campagna di denigrazione: il figlio ha un ruolo attivo nella campagna di denigrazione del genitore alienato;  

2. razionalizzazioni deboli, superficiali, assurde o comunque prive di riscontri oggettivi;   

3. mancanza di ambivalenza: per il figlio il genitore alienante possiede solo caratteristiche positive, mentre quello alienante solo negative;  

4. fenomeno del pensatore indipendente: il figlio motiva il rifiuto nei confronti del genitore alienato come frutto del proprio pensiero, negando qualsiasi influenza da parte del genitore alienato;  

5. appoggio automatico al genitore alienante: il figlio si schiera sempre e solo a favore del genitore alienante;   

6. assenza di senso di colpa: il figlio non mostra alcun sentimento di empatia nei confronti delle sofferenze del genitore alienato;  

7. scenari presi in prestito: il figlio utilizza espressioni e vocaboli che appartengono al linguaggio degli adulti, a volte misconoscendo il significato di termini provenienti dal linguaggio del genitore alienante;  

8. estensione dell’ostilità: la campagna di denigrazione e l’animosità si allarga agli altri componenti della famiglia del genitore alienato (nonni, zii, cugini, parenti ecc.);  

Correlati agli 8 sintomi appena descritti, Gardner individua 3 tipi di livelli della PAS:

Lieve: manifestazione della sintomatologia del bambino di grado lieve. Difficile da inviduare proprio per il principio di cambiamento che il figlio sta mettendo in atto;

Medio: tutti gli 8 criteri sono presenti con intensità maggiore rispetto al livello precedente;

Grave: il figlio ormai è fermamente convinto ed ha instaurato un legame simbiotico con il genitore alienato.    

 

Le critiche alla PAS

Numerose le critiche a Gardner ed alla sua teoria. Le più importanti riguardano il suo non riconoscimento nel DSM-5 (maggio 2013) ed il ritenere che la PAS sia uno strumento a difesa dei molestatori. Il termine “sindrome” rimanda ad “un insieme di segni e sintomi connessi ad un fattore eziopatogenico unico”, per cui il dibattito scientifico si è concentrato sul riconoscimento scientifico della PAS come sindrome. Un “gruppetto” di persone sui social network che si autodefinisce “per donne e bambini abusati” ritiene che la PAS corrisponda ad uno strumento per difendere il genitore alienato che in realtà sarebbe “violento” o “abusante”. Nello specifico la PAS non sarebbe altro che un concetto all’uopo utilizzato per difendersi dalle accuse di violenza fisica/sessuale al fine di ri-ottenere la custodia del figlio. In pratica non esiste nessuna alienazione o sindrome ed il bambino che rifiuta o manifesta atteggiamenti negativi nei confronti di un genitore ha sicuramente una buona ragione per farlo. Il “gruppetto” tuttavia non spiega le dinamiche del’Alienazione Parentale (molto diffusa) al “femminile”, cioè quando è la madre ad essere il genitore alienato.  

 

PAS e DSM-5

Negare la PAS solo perché non è inclusa nella quinta versione del DSM è un errore grossolano che fa perdere di vista il concetto più ampio di Alienazione Parentale. Nel DSM-5 manca effettivamente la PAS, ma la stessa sostanzialmente risulta “distribuita” all’interno del gruppo dei Problemi Relazionali di cui fanno parte anche il child abuse ed il child neglect, escludendosi queste condizioni dai disturbi individuali. Essi si riferiscono ad un problema che coinvolge due o più soggetti e che si associa a disagi clinicamente significativi in uno o in entrambi i membri dell’unità relazionale.  

 

Da PAS ad AP – Alienazione Parentale

Da maggio 2013 si parla di AP – Alienazione Parentale. Tale cambiamento non cerca naturalmente di far entrare dalla finestra ciò che non si è riuscito a far entrare dalla porta. Il concetto di PAS, come sindrome, effettivamente appare troppo legato al rigido riscontro degli 8 sintomi sopra elencati. La PAS stricto sensu potrebbe essere “diagnosticata” solo nel livello di tipo “grave”. Lungi dal considerarla una malattia, piuttosto tale condizione rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo di disturbi psichici anche gravi, non implicando la presenza di un disturbo in sé. In generale sarebbe necessario una valutazione allargata che vada oltre la mera individuazione nosografica della sintomatologia del bambino. L’Alienazione Parentale dovrebbe essere analizzata come un “processo” in cui le dinamiche della triade padre-madre-figlio sono connesse a differenti fattori causali che interagiscono tra loro. Su questo punto molto hanno scritto le autrici Kelly e Johnston. Ogni membro della famiglia divisa contribuisce, anche involontariamente, a sviluppare una relazione disfunzionale. Quindi non si tratta di attribuire le cause dell’AP solo al genitore alienante (o al figlio), ma appare fondamentale valutare e considerare le dinamiche familiari come una gestalt chiusa in cui ogni componente costruisce la realtà che poi subisce. Il termine “alienazione” indica un fenomeno come “abuso”, “stalking”, “mobbing” e come tale rientra nei problemi relazionali secondo il DSM-5.  

 

L’Alienazione Parentale in Italia

L’AP in Italia è ormai riconosciuta dalla comunità scientifica. Basti citare il “Documento psicoforense sugli ostacoli al diritto della bigenitorialità e sul loro superamento” (2013) ed il “Parere SINPIA sulla PAS” (2013), oltre alle numerose pubblicazioni scientifiche sull’argomento da parte di importanti studiosi italiani. Nel nostro Paese la “PAS” ha avuto il suo picco mediatico con il c.d. “caso di Cittadella” e la relativa sentenza di Cassazione n. 7041 del 6 marzo 2013 in cui gli ermellini non riconoscono la PAS poiché non presente nei manuali diagnostici, disponendo il rinvio alla Corte d’Appello di Brescia la quale con decreto del 3 maggio 2013 depositato il 17 maggio censura il comportamento della madre e stabilisce il collocamento del figlio presso il padre. Di fatto i giudici del gravame ribaltano la sentenza della Cassazione. La Corte d’Appello scrive: “il fatto che altri esperti neghino il fondamento scientifico di tale sindrome non significa che essa non possa essere utilizzata quanto meno per individuare un problema relazionale molto frequente in situazioni di separazione dei genitori, se non come una propria e vera malattia […]. Non si tratta di conservare al bambino la bigenitorialità da intendersi come un patrimonio prezioso di cui i figli debbono poter disporre, ma di evitare che attraverso il rifiuto si vada strutturando una personalità deviante”. Recentemente, maggio 2015, il tema dell’Alienazione Parentale è di nuovo tornato alla ribalta dopo la pubblicazione della proposta di legge Bongiorno-Hunziker e dell’articolo sulla rivista Psicologia Contemporanea (n. 249/2015) a cura di Camerini e Pingitore.  

 

Interventi psico-sociali e giuridici

In alcuni casi l’allontanamento del figlio dal genitore alienante con immediata collocazione presso il genitore alienato, attraverso un progetto che miri a recuperare le funzioni genitoriali e a deprogrammare il minore può risultare un efficace intervento, soprattutto se effettuato in tempi adeguati. Nei casi ancora più gravi il Giudice può decidere per il collocamento temporaneo del bambino presso una casa famiglia e contemporaneamente realizzare un progetto psico-sociale che coinvolga tutti i membri della famiglia divisa.

L’attivazione di incontri in uno spazio neutro, un luogo “terzo”, in cui far incontrare il genitore alienato e bambino con l’ausilio di professionisti esperti della materia è solitamente una delle soluzioni più frequenti nei casi di Alienazione Parentale. L’intervento solo su un genitore o solo sul figlio potrebbero risultare inefficaci, anzi ancora più dannosi. Premessa per ogni tipologia di intervento è considerare l’AP come processo relazionale disfunzionale che coinvolge la triade padre-madre-figlio.  

Interessante la recente proposta di legge Bongiorno-Hunziker relativa all’introduzione nel nostro codice penale di un nuovo articolo, precisamente l’art. 572 bis, anche se tutela pregnante può essere ottenuta avvalendosi dell’art. 388 secondo comma c.p. ( mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice) nei casi in cui il genitore alienante violi i provvedimenti del Tribunale afferenti alla prole e ai suoi rapporti con il genitore non collocatario, sanzionabile con la pena della reclusione sino a 3 anni, oppure dell’art. 610 c.p. ( violenza privata) o dello stesso art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia) .  

Ormai in diversi Tribunali si tiene nel dovuto conto il fenomeno della disfunzione relazionale del rapporto genitore-figlio: quando l’alta conflittualità tra i coniugi , nel corso di una separazione giudiziale, incomincia ad avere gravi ripercussioni sul rapporto tra un genitore ed i figli , in base alla legge sull’affidamento condiviso e alla novella di cui alla legge 219/2012 e al decreto legislativo 154/2013, si guarda al superiore e reale interesse della prole, disincentivando i possibili propositi alienatori. Ed infatti, ex art. 337 ter del codice civile il Giudicante deve adottare i provvedimenti relativi alla prole , avendo come punto di riferimento l’interesse morale e materiale dei figli. Ed è con queste finalità che bisogna disporre le modalità di visita e frequentazione dei due genitori; queste devono essere tali da garantire ai figli di mantenere rapporti equilibrati e continuativi con ciascuno dei due genitori , di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il tutto finalizzato ad una sana ed equilibrata crescita psicofisica dei minori, a cui deve essere garantito il diritto alla bigenitorialità.  

A volte, però, l’alienazione messa in atto da un genitore è così grave da imporre la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 330 e 333 c.c.. Citiamo, a titolo esemplificativo, il decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano del 6.10.2006, che a causa di una “sindrome di alienazione parentale “ e un tentativo , in parte riuscito , ma ancora trattabile , di estromettere la figura del padre da parte della mamma, affidava il minore al comune e limitava l’esercizio della potestà genitoriale ( ora responsabilità genitoriale) di entrambi i genitori alle sole decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza di ciascun genitore con il figlio.

A volte ,poi, come previsto dalla sentenza del Tribunale di Roma del 27 giugno 2014 , il genitore alienante viene ammonito ex art. 709 ter del c.p.c.. In tale caso “l’operazione di triangolazione “ posta in essere dalla madre nei confronti della figlia aveva condotto la minore ad introitare, ritenendolo proprio, il punto di vista materno nei confronti della figura paterna. Il Giudicante, nel rilevare come la condotta ablativa genitoriale posta in essere dalla madre concretizza un comportamento finalizzato ad ostacolare la centralità delle due figure genitoriali , impedendo la serena e completa crescita della minore, determina la misura dell’ammonizione in capo alla madre e applica in suo danno la sanzione amministrativa di euro 5.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.  

Da citare anche, per importanza, la sentenza della Cassazione n. 5847 depositata l’8 marzo del 2013, che nega l’affidamento condiviso ad un padre che demolisce la figura materna, ostacolando in tutti i modi gli incontri dei ragazzi di 9 e 15 anni con la loro madre. In sede penale è interessante la sentenza della Cassazione penale n. 27995 del 2009, che ha confermato la condanna ex art. 388 2° comma c.p. di un genitore affidatario colpevole di aver eluso il provvedimento del Tribunale, impedendo all’altro genitore l’esercizio del diritto-dovere di visita al figlio. Nel caso in esame è stato chiarito che neppure la resistenza del minore a trascorrere del tempo con l’altro genitore può essere vista come causa di esclusione della colpevolezza per il genitore collocatario, che deve comunque garantire il rispetto del provvedimento ed attivarsi per favorire il rapporto del minore con l’altro genitore. L’avvocato, che si occupa di diritto di famiglia, deve avere sempre come punto di riferimento i diritti   della prole e guidare, non solo dal punto di vista legale, ma anche umano, i propri assistiti affinché la separazione dei coniugi sciolga ma non annienti una famiglia e, soprattutto, tuteli i soggetti più deboli, quali sono i figli.

È per questo che l’avvocato deve stare molto attento a non diventare alleato inconsapevole di un disegno vendicativo di uno dei due coniugi e si deve attenere scrupolosamente al codice deontologico ed, in particolare, all’art. 56, evitando anomale ingerenze nel rapporto genitori-minore.  

Domande e Risposte  

a) L’Alienazione Parentale può essere individuata anche al di fuori della separazione legale? No. L’AP può essere individuata solo all’interno della cornice psico-giuridica.  

 

b) Nei casi di AP l’intervento più efficace è la Mediazione Familiare? No, la Mediazione Familiare non appare un intervento efficace nei casi di Alienazione Parentale.  

 

c) Quale strumento risulta più adatto per individuare l’AP? La CTU – Consulenza Tecnica di Ufficio in cui viene ascoltato il minore e, ove possibile, si effettuano i c.d. “incontri congiunti”.  

 

d) È sufficiente individuare l’AP o bisogna descriverne anche le dinamiche familiari? Non è sufficiente che il CTU individui l’AP, ma appare necessario descrivere nel dettaglio, dopo attenta valutazione, il funzionamento delle dinamiche familiari e, nello specifico, la funzione di ogni membro che con il proprio contributo personale sviluppa il processo di AP.  

 

e) Come orientarsi nei casi in cui si riscontra un’Alienazione Parentale in ambito Civile e parallelamente, nel Penale, il padre è accusato dal figlio di violenza sessuale? Questa situazione è molto frequente. Spesso ci troviamo di fronte a false accuse artatamente realizzate dalla madre per “distruggere” l’ex partner. Alienazione Parentale e falsa accusa di violenza sessuale corrispondono ad un “mix” micidiale per il genitore alienato (il padre), poiché il rifiuto del figlio di vedere il padre sarebbe sostenuto da una motivazione valida e convincente. Tuttavia è necessaria molta cautela e una valutazione accurata per escludere la reale violenza sessuale come motivazione del rifiuto del figlio di vedere il padre. Spesso i due procedimenti, Civile e Penale, si intrecciano con una inesorabile confusione di ruoli e funzioni.

A livello teorico il Civile dovrebbe attendere il responso del Penale. Tuttavia, nel caso di un rinvio a giudizio per il padre, potrebbero passare anni prima della sentenza definitiva (Cassazione) e nel frattempo il rapporto padre-figlio subirebbe un danno irreversibile. Pensiamo ai casi in cui il padre, accusato di violenza sessuale, venga allontanato dal figlio recidendo così ogni rapporto affettivo, fino alla sentenza della Cassazione (dopo anni) che lo assolve da ogni accusa. In questi casi sarebbe opportuno comunque, sin da subito, cercare di mantenere un legame padre-figlio attraverso gli incontri protetti.  

 

FONTE: http://www.laleggepertutti.it/consulenze/?id_aut=59&id_relpost=89284